Sono Psicologa, Psicoterapeuta e Psicodiagnosta ad indirizzo Psicodinamico Integrato (Albo Psicologi Lazio n. 12448). Seguo Adolescenti ed adulti per la promozione della salute psicologica, la prevenzione ed il trattamento di varie forme di malessere che possono alterare, anche solo momentaneamente, il normale funzionamento di vita di ognuno.
Mi occupo di disagi vari come Disturbi d’Ansia o di Panico, Disturbi ossessivo-compulsivi, Alterazioni dell’umore o Depressioni, Disordini Alimentari, Disagi Adolescenziali, Reazioni da Stress, Disturbi di Personalità, Dipendenze.
Il trattamento è costruito sul modo di essere dell’individuo e può prevedere incontri individuali, supporto alla genitorialità se trattasi di adolescenti, interventi di gruppo (psicoeducativi o di supporto) o l’integrazione con altri Professionisti come Nutrizionisti, Ginecologi, Medici di base, Psichiatri o in condizioni particolari anche con servizi territoriali come Day Hospital. Nel mio lavoro ritengo fondamentale la comprensione della personalità nella sua interezza dove il sintomo viene a concepirsi come la punta di un iceberg e solo dopo questa prima analisi si può pensare ad un percorso individualizzato o costruito sul modo di essere della persona.
La professione dello Psicologo è regolamentata dalla legge 56/1989
Domande e Risposte
In questa pagina lascerò spazio alle domande che più frequentemente le persone mi rivolgono quando accedono ai colloqui. Sono domande comuni che possono aiutare ad avvicinarsi alla figura dello Psicologo senza paura o riducendo gli stereotipi o l’alone di mistero che ancora avvolge questa figura.
Infine troveremo uno spazio in cui chiunque potrà rivolgere una domanda.
1) Quali sono le cause dei Disturbi Psicologici?
Uno dei modelli di spiegazione più diffuso evidenzia la presenza di un’eziologia multifattoriale (modello vulnerabilità stress-coping). Secondo tale modello i fattori genetici genererebbero una maggiore vulnerabilità al disagio che potrebbe aumentare ulteriormente a causa di fattori pre o peri-natali. Tra questi abbiamo le nascite pre-termine, l’influenza della madre durante la gravidanza, l’anossia durante il parto o le altre complicanze per-natali. Tutti questi fattori agirebbero generando una maggiore vulnerabilità ad un disagio ma non ne determinerebbe l’esordio. Importanti sono anche i fattori ambientali come la società, la famiglia, i traumi ecc. Tutto questo potrebbe determinare un abbassamento della soglia oltre la quale il disagio potrebbe presentarsi. E’ come se la personalità si fosse formata con qualche area di fragilità; come un vaso che ha delle crepe. Il vaso è integro e potrebbe restarlo per sempre a meno che dei fattori stressanti ovvero stressor psico-sociali come i traumi, agiscano sui punti di fragilità generando la sua rottura e quindi l’esordio del disagio.
2) Che differenza c’è tra psicologo, psichiatra, psicoanalista, psicoterapeuta e neurologo?
Lo Psicologo è’ un professionista laureato in psicologia ed iscritto all’albo degli psicologi previo superamento dell’esame di stato. L’iscrizione all’albo è possibile dopo lo svolgimento di almeno un anno di tirocinio dopo la laurea quinquiennale (vecchio ordinamento). la n. 56 del 1989, “la professione di psicologo comprende l’uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito”.
3) Che differenza c’è tra Psicologo e Counselor?
Lo Psicologo che offre “consulenza psicologica” e il Counselor che offre attività di “counselling” sembrano svolgere la stessa attività professionale, finalizzata ad affrontare le situazioni di disagio esistenziale dei propri clienti.
Il percorso formativo dello Psicologo, regolamentato dalla legge vigente, però, è molto più lungo e impegnativo del percorso formativo del Counselor, che dalla legge non è regolamentato.
A differenza dell’attività del Counselor, l’attività professionale dello Psicologo è regolata dalla normativa vigente che, tra l’altro, considera le sedute di consulenza psicologica offerte dagli Psicologi una prestazione sanitaria. Di conseguenza le ricevute fiscali emesse dagli Psicologi sono detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.
Tra le due professioni è in corso un contenzioso.
Il 17 Novembre 2015 il TAR Lazio, con sentenza n. 13020/2015, dispone che la pratica del counseling è atto tipico e proprio dello psicologo.
4) Cosa fa lo Psicologo?
La Professione dello Psicologo è regolamentata dalla legge 56 del 1989 la quale sancisce che “La professione di psicologo comprende l'uso degli strumenti conoscitivi e di intervento per la prevenzione, la diagnosi, le attività di abilitazione-riabilitazione e di sostegno in ambito psicologico rivolte alla persona, al gruppo, agli organismi sociali e alle comunità. Comprende altresì le attività di sperimentazione, ricerca e didattica in tale ambito.
5) Lo Psicologo può prescrivere psicofarmaci?
No questa è una prerogativa dello Pschiatra.
6) Lo Psichiatra può svolgere attività Psicoterapeutica?
Da un punto di vista normativo gli Psichiatri, grazie la scuola di specializzazione in Psichiatria, possono svolgere Psicoterapia. Nella realtà alcune scuole sono più attente all’aspetto psicoterapeutico altre meno, per cui è una scelta del singolo Psichiatra dedicarsi solo all’aspetto farmacologico oppure integrarlo con quello Psicoterapeutico. Molti Psichiatri decidono di effettuare, oltre alla scuola post-laurea in Psichiatria anche una scuola di specializzazione in Psicoterapia per dedicarsi a questa pratica.
7) Lo psicologo può avere rapporti con le persone che ha in terapia?
No questo potrebbe inficiare il lavoro Psicoterapeutico. Il codice deontologico art 28 recita “Lo psicologo evita commistioni tra il ruolo professionale e vita privata che possano interferire con l’attività professionale o comunque arrecare nocumento all’immagine sociale della professione. Costituisce grave violazione deontologica effettuare interventi diagnostici, di sostegno psicologico o di psicoterapia rivolti a persone con le quali ha intrattenuto o intrattiene relazioni significative di natura personale, in particolare di natura affettivo-sentimentale e/o sessuale. Parimenti costituisce grave violazione deontologica instaurare le suddette relazioni nel corso del rapporto professionale. Allo psicologo è vietata qualsiasi attività che, in ragione del rapporto professionale, possa produrre per lui indebiti vantaggi diretti o indiretti di carattere patrimoniale o non patrimoniale, ad esclusione del compenso pattuito. Lo psicologo non sfrutta la posizione professionale che assume nei confronti di colleghi in supervisione e di tirocinanti, per fini estranei al rapporto professionale”.
8) Lo Psicoterapeuta può prendere in terapia individuale due persone della stessa famiglia, sorelle, fratelli, amanti, madre, figlio, amici stretti, coniugi ecc?
No, sarebbe cosa deontologicamente scorretta perché i segreti di uno potrebbero inficiare la sua neutralità ed il suo atteggiamento non giudicante. Inoltre in caso di conflitto tra le persone in terapia, si potrebbe alterare la relazione terapeutica pensando che lo Psicologo possa prendere le parti dell’uno o dell’altro.
9) In caso di collaborazione con altri Professionisti lo Psicologo può rivelare informazioni?
No, lo psicologo è tenuto al segreto professionale e limita allo stretto necessario le informazioni fornite ad altri Professionisti in caso di collaborazione.
10) Quando Lo Psicologo può derogare al segreto Professionale?
In generale è sempre tenuto a tutelare la persona ed anche in caso di obbligo di referto o denuncia limita allo stretto necessario le informazioni fornite al fine di tutelare il soggetto. Può decidere di derogare parzialmente o totalmente al segreto professionale solo in caso di gravi rischi per la salute psicologica o fisica del soggetto o di terzi. In particolare così recita il codice deontologic0:
Articolo 12 :Lo psicologo si astiene dal rendere testimonianza su fatti di cui è venuto a conoscenza in ragione del suo rapporto professionale. Lo psicologo può derogare all’obbligo di mantenere il segreto professionale, anche in caso di testimonianza, esclusivamente in presenza di valido e dimostrabile consenso del destinatario della sua prestazione. Valuta, comunque, l’opportunità di fare uso di tale consenso, considerando preminente la tutela psicologica dello stesso.
Articolo 13 Nel caso di obbligo di referto o di obbligo di denuncia, lo psicologo limita allo stretto necessario il riferimento di quanto appreso in ragione del proprio rapporto professionale, ai fini della tutela psicologica del soggetto. Negli altri casi, valuta con attenzione la necessità di derogare totalmente o parzialmente alla propria doverosa riservatezza, qualora si prospettino gravi pericoli per la vita o per la salute psicofisica del soggetto e/o di terzi.
11) Lo Psicoterapeuta fornisce consigli?
Il lavoro dello Psicoterapeuta riguarda lo sviluppo di capacità riflessive e di mentalizzazione: egli aiuta il soggetto a portare alla consapevolezza i propri vissuti emozionali, a sviluppare un Io Osservante per mettere in atto dei cambiamenti nel proprio modo di adattarsi all’ambiente, soprattutto quando questi implicano una sofferenza. Quindi lo Psicoterapeuta aiuta il soggetto ad essere più consapevole di Sé e prendere autonomamente le proprie scelte. Non interviene attivamente nella vita del soggetto dando consigli. A tal proposito così recita il codice dentologico.
Articolo 3 Lo psicologo considera suo dovere accrescere le conoscenze sul comportamento umano ed utilizzarle per promuovere il benessere psicologico dell’individuo, del gruppo e della comunità. In ogni ambito professionale opera per migliorare la capacità delle persone di comprendere se stessi e gli altri e di comportarsi in maniera consapevole, congrua ed efficace. Lo psicologo è consapevole della responsabilità sociale derivante dal fatto che, nell’esercizio professionale, può intervenire significativamente nella vita degli altri; pertanto deve prestare particolare attenzione ai fattori personali, sociali, organizzativi, finanziari e politici, al fine di evitare l’uso non appropriato della sua influenza, e non utilizza indebitamente la fiducia e le eventuali situazioni di dipendenza dei committenti e degli utenti destinatari della sua prestazione professionale. Lo psicologo è responsabile dei propri atti professionali e delle loro prevedibili dirette conseguenze.
Articolo 4 Nell’esercizio della professione, lo psicologo rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza, all’autodeterminazione ed all’autonomia di coloro che si avvalgono delle sue prestazioni; ne rispetta opinioni e credenze, astenendosi dall’imporre il suo sistema di valori; non opera discriminazioni in base a religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, sesso di appartenenza, orientamento sessuale, disabilità.Lo psicologo utilizza metodi e tecniche salvaguardando tali principi, e rifiuta la sua collaborazione ad iniziative lesive degli stessi. Quando sorgono conflitti di interesse tra l’utente e l’istituzione presso cui lo psicologo opera, quest’ultimo deve esplicitare alle parti, con chiarezza, i termini delle proprie responsabilità ed i vincoli cui è professionalmente tenuto.In tutti i casi in cui il destinatario ed il committente dell’intervento di sostegno o di psicoterapia non coincidano, lo psicologo tutela prioritariamente il destinatario dell’intervento stesso.
Articolo 18 In ogni contesto professionale lo psicologo deve adoperarsi affinché sia il più possibile rispettata la libertà di scelta, da parte del cliente e/o del paziente, del professionista cui rivolgersi.